Deposito legale

Deposito legale

Con l’entrata in vigore delle disposizioni legislative sul “Deposito Legale” (Legge 106/2004 e D.P.R. 252/2006), tutta la pubblicazione di interesse culturale è diretta a creare un efficiente sistema archivistico-conservativo.
La nuova legge prevede la creazione di due archivi, uno nazionale, in cui convergono documenti di interesse culturale pubblicati in Italia e uno regionale, in cui convergono documenti di interesse culturale pubblicati nella regione.

Modalità per il deposito dei prodotti editoriali (Art. 7 del D.P.R. 252/2006)

I documenti devono essere racchiusi in un plico, sigillato, recante all’esterno la dicitura: “esemplari fuori commercio per il deposito legale, ai sensi della legge 106/2004 e del DPR 252/2006”. Ciascun documento deve riportare la dicitura: “esemplare fuori commercio per il deposito legale, ai sensi della Legge 106/2004 e del DPR 252/200”. All’interno del plico va inserito, un “elenco”, in duplice copia, su carta intestata del soggetto obbligato al deposito legale, dal quale si evincano gli elementi identificativi necessari alla esatta individuazione di ciascun documento in esso contenuto; deve, altresì, evincersi il nome o la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato in parola, con indicazione di numero di telefono, fax ed eventuale indirizzo e-mail, ai fini della restituzione al mittente, della copia vidimata, da parte della Biblioteca. Detta copia vidimata, costituirà, a tutti gli effetti, ricevuta di avvenuta consegna.
N.B. Il materiale dovrà pervenire contenuto in plichi differenziati, sui quali dovrà essere indicato: MONOGRAFIE o PERIODICI.

 

Normativa deposito legale

In evidenza

Soggetti obbligati al Deposito Legale (Art. 3 L. n. 106/2004 e Art. 6 del D.P.R. 252/2006)
Editore o il Responsabile della pubblicazione (sia persona fisica che giuridica).Tipografo (ove manchi l’editore).
Sedi degli Istituti depositari a livello nazionale e regionale (D.M. 28/12/2007)
Biblioteca Nazionale centrale di Roma (una copia)
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (una copia)
Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” di Bari (una copia)
Biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Biblioteca Comunale di Taranto (una copia)

Categorie dei Documenti destinati al Deposito Legale (Art. 4 L. 106/2004 e Art. 2 del D.P.R. 252/2006 )
(totalmente o parzialmente prodotti in Italia e venduti, distribuiti o diffusi al pubblico)
Libri, opuscoli, periodici.
Carte geografiche e topografiche, atlanti.
Manifesti; documenti fotografici e i video d’artista (vedi art. 6 comma IV DPR 252/2006).
Musica a stampa.
Documenti sonori e video, film, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature (Delib. G.R. n. 619/2007).
(compresi anche gli eventuali allegati su supporto informatico :CD, DVD e simili)

Elementi identificativi da apporre sui documenti stampati (Art. 10 del D.P.R. 252/2006)
Nome o ragione sociale o denominazione e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
Anno di effettiva pubblicazione o produzione o diffusione in Italia.
Codice identificativo (ISBN o ISSN) se utilizzato.

Tempi di consegna (Art. 7, comma 1 del D.P.R. 252/2006)
Entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti.

Esonero totale (Art. 8 del D.P.R. 252/2006)
I soggetti obbligati al “deposito legale” sono esonerati dal rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa in epigrafe, relativamente ai seguenti documenti: estratti, bozze di stampa, registri, modulistica, mappe catastali, materiale di minuta pubblicità per il commercio, elenchi di protesti cambiari e documenti assimilabili.
Sono, altresì, escluse dall’obbligo di consegna le edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l’edizione definitiva.

Quanto agli articoli in corso di pubblicazione, stampati in proprio o presso l’Università, esclusivamente a fini concorsuali, anche se i bandi di concorso universitario ne prevedano il deposito, questo Istituto può dichiarare solo l’avvenuta consegna, ma non l’effettivo uso pubblico del documento.

Esonero parziale (Art. 9 del D.P.R. 252/2006)
Sono esonerati dal deposito legale le pubblicazioni che abbiano una tiratura limitata inferiore ai 200 esemplari. In tale circostanza, il soggetto obbligato dovrà consegnare solo due esemplari: una presso l’Archivio regionale della Biblioteca Nazionale di Bari, “Sagarriga Visconti Volpi” ed una seconda copia presso l’Archivio nazionale della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

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